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Il recupero dei crediti dell’artista: consigli

6 Consigli utili

Il recupero dei crediti dell’Artista.

Nel corso della vita professionale di un Artista capita purtroppo di essere alle prese con un insoluto. Con un Organizzatore che non tiene fede ai propri impegni e non salda, o paga solo in parte, il compenso per l’esibizione.

Appare opportuno, pertanto, fornire alcune indicazioni ed utili consigli.

Consiglio n. 1 – Disporre di un contratto scritto.

Un efficace recupero del proprio credito parte da un efficace contratto tra le parti. E’ vero che l’accordo può anche essere orale, può limitarsi ad uno scambio di sms o messaggi whatsapp (quest’ultimi, tuttavia, utilizzabili in una maniera molto complessa in caso di contenzioso giudiziario). Tuttavia, disporre di un contratto scritto che indichi chiaramente gli obblighi delle parti e specifichi espressamente, senza rischio di dubbi interpretativi, le somme da pagare per lo svolgimento della prestazione, quelle in caso di annullamento della stessa, ecc.., è un elemento utilissimo per agire rapidamente al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso.

Consiglio n. 2 – Agire con tempestività.

Un Organizzatore che non paga l’Artista è, all’evidenza, un Organizzatore in crisi. Questo significa che l’ammontare dei propri debiti è superiore ai crediti di cui dispone. Occorre, quindi, che l’Artista giunga prima di altri fornitori a riscuotere il proprio compenso, se non vuole rischiare di presentarsi all’incasso coattivo allorquando le disponibilità economiche dell’Organizzatore si saranno già esaurite per pagare gli altri creditori più solerti.

Per essere tempestivi occorre disporre di un accordo (vedi Consiglio n. 1) chiaro, scritto, che non necessiti di essere provato per testimoni o tramite altre modalità (sms, ad esempio). E occorre dare, e darsi, un limite temporale per il saldo (30 giorni, ad esempio), scaduto il quale dovrà intervenire l’azione legale.

Altra indicazione dettata dall’esperienza: l’Artista non tema mai di agire per il recupero del proprio credito per la paura di perdere futuri ingaggi da parte dell’Organizzatore. Un Organizzatore in crisi, infatti, è spesso un imprenditore che di lì a breve potrebbe smettere di farlo, e quindi il problema neppure si pone. O se continuerà a farlo anche in futuro, sarà un Organizzatore consapevole di poter non pagare il medesimo Artista anche in futuro per altre esibizioni, perché riterrà che quell’Artista non agirà mai per recuperare le proprie somme.

Consiglio n. 3 – Scegliere un avvocato e chiarire fin da subito i costi del suo intervento.

Da circa un paio d’anni ogni avvocato è tenuto per legge a fornire al cliente, prima ancora di svolgere la propria attività, un preventivo dei costi che quest’ultimo dovrà sostenere per il legale scelto.

Conoscere fin da subito le spese che si andranno ad affrontare per il recupero stragiudiziale e giudiziale (quest’ultimo è quello che si svolge presso l’Autorità giudiziaria) è il primo passo per non ritrovarsi a spendere più di quello che si auspica di recuperare.

Scelto l’avvocato, potrete decidere se incaricarlo di tentare dapprima una strada stragiudiziale – la consueta lettera di messa in mora – oppure se chiedergli di agire fin da subito giudizialmente per non perdere ulteriore tempo (vedi Consiglio n. 2), soprattutto se sono già state inviate intimazioni per iscritto da parte dell’Artista, rimaste prive di riscontro.

Consiglio n. 4 – Emettere la fattura per poter agire giudizialmente con estrema rapidità.

Associarsi ad Esibirsi Soc. Coop. così da poter emettere immediatamente la fattura al termine della prestazione è condizione essenziale per agire con la massima rapidità. La ragione è presto detta.

Se non si dispone della fattura, anche con il contratto alla mano occorrerà fare una causa ordinaria vera e propria per vedere riconosciuti i propri compensi. La durata media? Dai due ai quattro anni a seconda dell’Autorità giudiziaria (Giudice di Pace per crediti fino a cinquemila euro, Tribunale per importi superiori).

Con la fattura, invece, è possibile evitare la causa e agire tramite decreto ingiuntivo. Che altro non è se non una ingiunzione formulata dall’Autorità giudiziaria, a seguito di ricorso dell’Artista tramite un legale, con la quale quest’ultima intima al debitore di pagare il dovuto entro 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa.

Si tratta di tempistiche totalmente diverse, e che confermano la necessità di esibirsi in regola, anche fiscalmente, al fine di vedere meglio e più rapidamente tutelati i propri diritti.

Certo, nei 40 giorni per il pagamento – che possono diventare anche meno se si dispone, oltre alla fattura, anche di un riconoscimento del proprio debito da parte dell’Organizzatore – il debitore potrebbe opporsi accampando qualunque contestazione di sorta, aprendo un nuovo scenario, che è quello della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Ma se l’Artista dispone di un buon contratto (vedi Consiglio n. 1), già alla prima udienza di causa potrà chiedere al Giudice che il debitore paghi immediatamente, e poi, al termine della causa, si deciderà se il pagamento era fondato o meno. Ma nel frattempo l’Artista avrà avuto comunque il diritto di ricevere immediatamente il proprio compenso.

L’attività giudiziaria, come sopra descritta, può essere molto varia, ed è quindi utile conoscerne bene i costi (vedi Consiglio n. 3).

Consiglio n. 5 – Non trascurare di agire giudizialmente anche per i piccoli crediti insoluti.

Sfatiamo un falso mito. Non è vero che un credito di modeste entità non possa essere recuperato giudizialmente. Anzitutto perché nell’ingiunzione di pagamento (vedi Consiglio n. 4) il Giudice intima al debitore di pagare sempre non soltanto il conto capitale (ovvero il credito dell’Artista) ma anche gli interessi e le spese legali.

In secondo luogo, perché per crediti inferiori ad € 1.032,00 si può godere anche di rilevanti esenzioni dal pagamento di numerose spese vive (marche da bollo, imposte di registrazione del decreto ingiuntivo o sentenza presso l’Agenzia delle Entrate).

Facendosi fare un preventivo preciso da un legale (vedi Consiglio n. 3), quindi, è possibile porre in essere efficaci azioni anche per microcrediti.

Consiglio n. 6 – Siate realisti e sappiate fin da subito che disporre di un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza di condanna) non equivale ad ottenere automaticamente le somme dovute.

Esistono purtroppo Organizzatori che sono privi di consistenza economica. Magari si tratta di società a responsabilità limitata (Srl, Srls, Spa) che però non hanno beni, e magari lavorano con il fido sul conto corrente bancario. Oppure associazioni prive di beni che garantiscano il credito.

In questi casi malaugurati, anche disponendo di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna notificati al debitore, quest’ultimo potrebbe non pagare il dovuto.

In questo caso occorre agire tramite gli Ufficiali Giudiziari per un recupero coattivo e forzoso del credito. Ma, come detto, si potrebbe ritrovarsi di fronte ad una scatola vuota. In quel caso, è triste dirlo ma realistico ed opportuno considerarlo, il recupero del credito non sarà andato a buon fine.

Come limitare al massimo questo rischio? Indicando nel contratto (vedi Consiglio n. 1) la presenza di un soggetto solvibile – ad esempio l’Amministratore Unico della società, o il Presidente dell’Associazione – che garantisca a titolo personale il compenso per l’Artista.C

 

Studio Legale – Avvocato Giovanni Albanese
www.cosadicelalegge.it

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