Detrazione Acquisti e Iva per Soci Cooperativa
Cosa si può scaricare, cosa no e perchè.
Partiamo da un presupposto che dovrebbe essere chiaro per tutti gli artisti che si appoggiano a una Cooperativa.
Ci si iscrive per regolarizzare le proprie esibizioni, non per detrarre l’IVA, in quanto i soci sono persone fisiche, i quali per legge non possono detrarre l’IVA sugli acquisti.
L’IVA sugli acquisti diventa detraibile (in capo alla cooperativa in quanto soggetto IVA) quando gli acquisti e le spese sostenute sono riferibili e connessi con l’esibizione stessa (attività tipica della cooperativa)
Questo dev’essere solo un aiuto in più allo svolgimento del proprio lavoro principale che, ripeto, dev’essere quello di esibirsi. Se invece l’obiettivo è “scaricare qualsiasi cosa” è a quel punto conveniente valutare l’apertura di una partita IVA. Questo presuppone il fatto di avere nell’anno un certo numero di date che garantiscano un certo fatturato giustificando così il passo.
In linea di massima non ci sono problemi quando si deve scaricare l’IVA su spese pubblicitarie, noleggi di impianti per l’esibizione, prestazioni di terzi per l’esecuzione dei concerti e sull’acquisto di materiali d’usura o “beni di consumo” (ovviamente inerenti all’attività svolta, nel nostro caso, l’esibizione).
Importante: Specifichiamo che le fatture dovranno essere emesse con la dicitura “prestazione di servizi …”. Non sono accettate invece fatture con ritenuta irpef o rivalsa inps.
Questo perché altrimenti a carico della Cooperativa ci sarebbero ulteriori adempimenti di natura fiscale che comportano dei costi che andrebbero poi imputatial socio (esempio C.U., versamenti F.24, modello 770, ecc).
Spese pubblicitarie
si intendono ad esempio grafica e stampa materiale pubblicitario (locandine, biglietti ecc.), partecipazione a fiere o manifestazioni espositive, realizzazione di gadget (magliette cappellini ecc.) da regalare durante le date (non a scopo vendita!), registrazione e stampa cd musicale promozionale (sempre a scopo regalo, non vendita).
Noleggio PA
e la lavorazione di terzi (musicisti e/o fonici, ecc.) si intendono detraibili quando sono riferite ad un determinato concerto e/o esibizione eseguita. La fattura di tale spesa deve essere quindi incrociabile con la fattura emessa per l’esibizione della stessa data.
La fattura in questo caso, nel suo formato di cortesia, indicando il nome del socio e l’evento per il quale c’è stata la spesa. Tale fattura va inviata alla cooperativa subito dopo l’evento, il giorno dopo o contestualmente all’emissione della fattura per la prestazione artistica dalla quale dedurre il costo, così da dare la possibilità alla cooperativa di registrarla tempestivamente.
Beni soggetti a usura
si intendono quei materiali di regolare sostituzione come ad esempio, le corde di basso e chitarra, liquido del fumo per macchina del fumo, ecc. Ovvero tutto quello che si cambia regolarmente (o quasi).
In sostanza il materiale di consumo ha un ciclo di produzione (e quindi di utilizzo) che si estingue nel brevissimo tempo (lo spettacolo stesso o poche giornate).
Di questi acquisti si detrai l’IVA non viene invece dedotto il costo sulle fatture per le prestazioni.
Le fatture di cortesia devono essere sempre inviate alla cooperativa tempestivamente e comunque non oltre il 3 del mese successivo.
Non sono beni d’usura gli strumenti musicali, impianto audio, impianto luci e tutto ciò che è bene strumentale.
Come Esibirsi soc. coop. abbiamo sempre proibito di scaricare l’IVA sull’acquisto di questo tipo di beni sia per una regolarità nella gestione societaria, sia per una tutela nel confronto dei soci.
Quanto sopra perché ciò che viene acquistato a nome della Cooperativa è di proprietà della Cooperativa.
Quindi ci sono 5 principali problemi:
- In caso di controlli viene chiesto di verificare la strumentazione di proprietà della società.
- Nel bilancio tutti questi beni vanno a incrementare l’attivo patrimoniale della coop., ma la coop non ne ha il possesso effettivo (pericolo di falsa rappresentazione del bilancio e di reato di distrazione beni sociali);
- Dal momento in cui il socio decide di recedere dalla Cooperativa lo strumento che fine fa? (a un nostro socio che è arrivato da un’altra coop, al momento del recesso da quest’ultima, son stati chiesti indietro i soldi dell’IVA scaricata… )
- La garanzia dell’attrezzatura dura un anno invece che 2
- in caso di problemi da parte della cooperativa mentre i soci rischiano esclusivamente il capitale sociale. Ma nel caso l’attrezzatura sia a nome della cooperativa la proprietà è della società e quindi può essere “aggredita” come patrimonio societario.
So che per ognuna di queste obiezioni esiste un escamotage che permetterebbe di bypassare il problema. Si può dare in comodato d’uso gratuito gli strumenti ai soci ad esempio, si può svalutare al massimo i beni acquistati per poterli poi rivendere ai soci a 1 euro dal momento in cui decidono di recedere, ecc. ecc.
Ma come premesso si tratta di escamotage che reggono fintanto che non vi sono degli accertamenti seri.
Nella fattispecie nel caso del comodato d’uso gratuito il bene dovrebbe essere preso dal magazzino per utilizzarlo (utilizzo comprovato da fattura emessa per l’esibizione) e riportato in sede successivamente.
L’iscrizione a una cooperativa si fa per regolarizzare le esibizioni, non deve essere vista come una possibilità di “guadagnare” con lo scarico dell’IVA.