Certificato di Agibilità in esenzione contributiva

Quando si parla di Certificato di Agibilità in esenzione contributiva nel mondo dello spettacolo, molti artisti e datori di lavoro si trovano a navigare in un mare di normative complesse e spesso fraintese.
Cerchiamo quindi di chiarire i dubbi legati a questa importante tematica.
Come già spiegato in altri articoli, i certificati di Agibilità si dividono in tre tipologie:
- Agibilità a titolo oneroso
- Agibilità a titolo gratuito
- Agibilità in esenzione contributiva.
quest’ultima, l’Agibilità in esenzione contributiva è quella che spesso genera più confusione, quindi è necessario iniziare con la definizione fornita dall’INPS nella circolare del 14-03-2017:
“Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.) stranieri – provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale – muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.”
Quindi risulta chiaro che
questa tipologia di agibilità riguarda esclusivamente i lavoratori dello spettacolo stranieri che versano già i contributi previdenziali nel loro Paese di appartenenza.
La prova di questa condizione è data dalla presentazione, da parte del lavoratore stesso, di apposita documentazione (ad esempio, il modulo A1 o il certificato di legislazione applicabile) al committente italiano.
La confusione generata dal termine “esenzione”
Il termine “esenzione” è spesso causa di equivoci, poiché richiama alla mente i casi di esenzione dagli adempimenti INPS ex ENPALS previsti dall’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006, di cui abbiamo parlato in un altro articolo.
Questa tipologia di esenzione, come chiarito anche nella comunicazione INPS del 25/09/2024, si riferisce agli “adempimenti informativi e contributivi previsti dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006.”
Tra gli adempimenti “informativi” attraverso i quali il datore di lavoro informa l’INPS dei lavoratori di cui si avvale è incluso proprio il certificato di agibilità, che quindi, in questi casi specifici, non è richiesto.
La dichiarazione autocertificata
in breve:
- L’artista deve fornire una dichiarazione autocertificata attestante il rispetto delle condizioni di esenzione.
- Il datore di lavoro è obbligato a conservare questa dichiarazione prima delle esibizioni.
- In caso di controlli, il lavoratore deve dimostrare la veridicità di quanto dichiarato tramite documenti come buste paga o attestazioni di contributi versati.
In altre parole, per questa forma di esenzione, è sufficiente una dichiarazione autocertificata da parte del musicista, con la quale egli attesta di rientrare nelle casistiche previste dalla normativa, assumendosi, come è normale che sia, la piena responsabilità di quanto dichiarato.
In caso di controlli, sarà il soggetto dichiarante a dover dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. Ad esempio, potrà essere richiesta la presentazione di buste paga o altri documenti che attestino il versamento dei contributi presso un altro istituto previdenziale.
I datori di lavoro o committenti sono comunque tenuti ad acquisire e conservare l’autocertificazione del lavoratore prima dello svolgimento delle esibizioni di musica dal vivo così da accertarsi che il lavoratore rientri nella categoria di esenzione.





