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Certificato di Agibilità in esenzione contributiva

Quando si parla di Certificato di Agibilità in esenzione contributiva nel mondo dello spettacolo, molti artisti e datori di lavoro si trovano a navigare in un mare di normative complesse e spesso fraintese.

Cerchiamo quindi di chiarire i dubbi legati a questa importante tematica.

Come già spiegato in altri articoli, i certificati di Agibilità si dividono in tre tipologie:

quest’ultima, l’Agibilità in esenzione contributiva è quella che spesso genera più confusione, quindi è necessario iniziare con la definizione fornita dall’INPS nella circolare del 14-03-2017:

“Il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.) stranieri – provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale – muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.”

Quindi risulta chiaro che

questa tipologia di agibilità riguarda esclusivamente i lavoratori dello spettacolo stranieri che versano già i contributi previdenziali nel loro Paese di appartenenza.

La prova di questa condizione è data dalla presentazione, da parte del lavoratore stesso, di apposita documentazione (ad esempio, il modulo A1 o il certificato di legislazione applicabile) al committente italiano.


La confusione generata dal termine “esenzione”

Il termine “esenzione” è spesso causa di equivoci, poiché richiama alla mente i casi di esenzione dagli adempimenti INPS ex ENPALS previsti dall’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006, di cui abbiamo parlato in un altro articolo.

Questa tipologia di esenzione, come chiarito anche nella comunicazione INPS del 25/09/2024, si riferisce agli “adempimenti informativi e contributivi previsti dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006.”

Tra gli adempimenti “informativi” attraverso i quali il datore di lavoro informa l’INPS dei lavoratori di cui si avvale è incluso proprio il certificato di agibilità, che quindi, in questi casi specifici, non è richiesto.


La dichiarazione autocertificata

in breve:

  • L’artista deve fornire una dichiarazione autocertificata attestante il rispetto delle condizioni di esenzione.
  • Il datore di lavoro è obbligato a conservare questa dichiarazione prima delle esibizioni.
  • In caso di controlli, il lavoratore deve dimostrare la veridicità di quanto dichiarato tramite documenti come buste paga o attestazioni di contributi versati.

In altre parole, per questa forma di esenzione, è sufficiente una dichiarazione autocertificata da parte del musicista, con la quale egli attesta di rientrare nelle casistiche previste dalla normativa, assumendosi, come è normale che sia, la piena responsabilità di quanto dichiarato.

In caso di controlli, sarà il soggetto dichiarante a dover dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. Ad esempio, potrà essere richiesta la presentazione di buste paga o altri documenti che attestino il versamento dei contributi presso un altro istituto previdenziale.

I datori di lavoro o committenti sono comunque tenuti ad acquisire e conservare l’autocertificazione del lavoratore prima dello svolgimento delle esibizioni di musica dal vivo così da accertarsi che il lavoratore rientri nella categoria di esenzione.

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Giuliano Biasin

CoFounder di Esibirsi Società Cooperativa. Organizzatore di eventi musicali ed artistici dal 1999. Autore de "Il manuale dell’artista" e del workshop informativo "Esibirsi in regola".
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