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Indennità di discontinuità: le modifiche 2025

i requisiti relativi all’Indennità di discontinuità sono stati ridefiniti nella Legge di bilancio 2025, con modifica dell’art. 2 D.Lgs 175/2023 ridefiniti.

le modifiche portano maggiori benefici ai lavoratori dello spettacolo.

Vediamo nello specifico le novità:

  • il tetto massimo di reddito lordo annuo per l’anno precedente a quello della richiesta sale da 25.000,00 a 30.000,00;
  • Si riducono da 60 a 51 le giornate lavorative minime con versamento contributivo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo maturate nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per poter avere diritto all’indennità. (fermo restando che non sono cumulabili le giornate eventualmente dichiarate per l’accesso all’ALAS).
  • Non vengono più esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione ai fini del conteggio delle giornate accreditate al Fondo pensione dello spettacolo, a cui, come noto, sono rapportate le giornate di concreta fruizione dell’indennità (per un valore di 1/3 rispetto a quelle accreditate);
  • Il termine per la presentazione della domanda passa dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno per le prestazioni svolte nell’anno precedente.
    Il termine di valutazione delle domande da parte dell’INPS rimane il 30 settembre.
  • E’ abrogato l’obbligo di partecipazione dei precettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

N.B. Nel sito INPS queste variazioni saranno visualizzabili appena recepite dall’ente.


Requisiti per Presentazione Richiesta di Indennità

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (Italia compresa ndr) oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 € nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domandaalmeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (INPS ex ENPALS).
Ai fini del calcolo delle giornate non si deve tener conto delle giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative settore spettacolo per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.


Come presentare la domanda

La domanda va presentata entro il 30 Aprile 2025 attraverso il portale INPS tramite servizio online

Una volta autenticati attraverso SPID si accede alla pagina relativa alla domanda “indennità di discontinuità” dove in fondo si trova il tastino “compila la domanda”.

Oltre ai propri dati personali tenere sotto mano il proprio IBAN o dati del conto nel quale si vuole richiedere l’accredito nel caso la domanda venisse accettata.

Come viene calcolata l’indennità

In caso di esito positivo l’indennità viene conteggiata per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (INPS ex ENPALS) nell’anno precedente (quindi per le domande 2025 si riferisce al 2024) detratte le gionrate coperte da altra contribuzione obbligatoria o già indennizzate (es. con alas, naspi, dis-coll..) con un limite massimo di 312 giornate annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dell’anno precedente, senza superare il minimo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

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Giuliano Biasin

CoFounder di Esibirsi Società Cooperativa. Organizzatore di eventi musicali ed artistici dal 1999. Autore de "Il manuale dell’artista" e del workshop informativo "Esibirsi in regola".
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