ALAS: indennità di disoccupazione lavoratori autonomi dello spettacolo
Introdotta la disoccupazione anche per i lavoratori autonomi
“Aggiornamento: Questa indennità è stata stata soppressa con l’anno 2024.
Ricordiamo l’entrata in vigore dal 2023 dell‘indennità di discontinuità“
Con circolare n 8 del 14-01-2022 INPS ha comunicato le indicazioni per l’applicazione dell‘ALAS ovvero l’indennità di disoccupazione usufruibile dai lavoratori autonomi dello spettacolo introdotta con articolo 66, comma 7 del decreto sostegni bis.
NON SI TRATTA DI UN’INDENNITA’ COVID E NON SI TRATTA DI UN BONUS , ma di un provvedimento atto a colmare una mancanza che c’era per la figura lavorativa degli autonomi che fino ad oggi non avevano accesso all’indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione ALAS, come spiegeremo di seguito, è proporzionata ai compensi (reddito imponibile ai fini del fpls) percepiti dal socio nei mesi precedenti di attività.
Requisiti
ALAS è usufruibile dal lavoratore autonomo (che è la tipologia contrattuale nella quale rientrano i soci della Esibirsi soc. coop.) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare (per i soci: non serve recedere dalla cooperativa ma solo che venga interrotto il contratto per il periodo in cui si prevede di non avere ingaggi).
Il lavoratore inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non percepire pensione;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione del rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro (reddito complessivo, non solo quello relativo all’attività di lavoro autonomo dello spettacolo).
N.B. il lavoratore che rientra nelle casistiche di esenzione dagli adempimenti INPS ex ENPALS non può richiedere ALAS.
Conteggio indennità e tempistica
L’indennità ALAS si calcola partendo dal totale di reddito percepito ai fini previdenziali (fondo pensione lavoratori dello spettacolo) dal primo gennaio dell’anno precedente alla data di interruzione del rapporto di lavoro e fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro.
Quindi si deve sommare per tale periodo il reddito imponibile ai fini previdenziali (ovvero imponibile fatturato meno irap, meno inail e meno rimborso spese di trasferta), dividendolo poi per il numero di mesi in cui si è lavorato con versamento di contributi.
Esempio: se al 31/01/2022 interrompo il rapporto di lavoro e dal 1 gennaio 2021 fino al 31/01/2022 ho lavorato solo nei mesi di luglio agosto e settembre, dividerò l’imponibile previdenziale per 3 ovvero per il numero di mesi nei quali ho versato i contributi.
La cifra risultante dai conteggi di cui sopra, viene poi ridotto al 75% se tale importo medio è pari o inferiore a 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% di 1.227,55 euro, più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. Tale importo non può comunque superare euro 1.335,40 nel 2021 (rivalutato ogni anno in base alle variazioni ISTAT).
Infine per determinare per quanto tempo spetta l’indennità, dobbiamo prendere le giornate effettive di contribuzione dividendole per 2. Questo rappresenta il numero di giornate indennizzabili.
Prendendo l’importo dell’indennità mensile lo dividiamo per 26 (che è il numero di giornate lavorative che compongono un mese lavorativo) e lo moltiplichiamo per il numero di giornate indennizzabili (che come detto sopra corrisponde alla metà del totale giornate lavorate con versamento contributivo nel periodo di riferimento)
L’indennità ALAS può venire percepita per un periodo massimo di 6 mesi di inattività lavorativa corrispondenti per i lavoratori autonomi, a 156 giorni di contributi giornalieri.
Come si calcola l’ALAS
I dati dei quali si necessita:
1) totale giornate lavorate nel periodo tra l’interruzione del contratto fino al 1 gennaio dell’anno precedente.
2) totale mesi nei quali si è svolta almeno una giornata lavorativa nel periodo tra l’interruzione del contratto fino al 1 gennaio dell’anno precedente.
3) totale compensi derivanti dall’attività svolta come autonomi tra l’interruzione del contratto fino al 1 gennaio dell’anno precedente.
Conteggi:
Totale compensi : n° mesi nei quali si è lavorato = compenso medo mensile
Compenso medio mensile x 75% = Alas media mensile
Alas media mensile : 26 (giornate lavorative che compongono un mese) = Alas giornaliera
Alas giornaliera x (n° giornate nelle quali si è lavorato : 2) = totale Alas spettante
Esempio pratico 1
Si interrompe il mio rapporto di lavoro al 28 febbraio 2022.
Verifico che da gennaio 2021 fino a febbraio 2022 ho effettuato 15 giornate lavorative così suddivise:
- 2 in di aprile 2021
- 5 in luglio 2021
- 5 in agosto 2021
- 3 in settembre 2021
Per tali date il reddito imponibile ai fini previdenziali è stato di 50,00 euro al giorno (non corrisponde a quanto fatturo) ovvero 750,00.
- 750,00 : 4 (numero mesi in cui ho lavorato) =187,50 (reddito medio mensile)
- 187,50 x 75% = 140,62 euro (indennità ALAS mensile spettante).
per calcolare quanto in totale mi spetta e in quanti mesi mi verrà erogato devo proporzionare l’indennità mensile a indennità giornaliera dividento per 26
- 140,62 euro : 26 giorni = 5,40 indennità giornaliera
L’indennità spettante può essere erogata per metà dei giorni di contribuzione quindi:
- 5,40 euro x 7,5 (15 giorni : 2) = 40,56 € (totale indennità spettante complessivamente)
Essendo l’indennità complessiva spettante inferiore all’indennità mensile ipotetica i 40,56 euro verranno erogati in un unica mensilità.
Esempio pratico 2
Si interrompe il mio rapporto di lavoro al 28 febbraio 2022.
Verifico che da gennaio 2021 fino a febbraio 2022 ho effettuato 112 giornate lavorative (8 prestazioni svolte per ogni mense da gennaio 2021 a febbraio 2022).
Per tali date il reddito imponibile ai fini previdenziali è stato di 50,00 euro al giorno (non corrisponde a quanto fatturo) ovvero 5600,00 euro.
- 5600,00 : 14 (numero mesi in cui ho lavorato) = 400,00 (reddito medio mensile)
- 400 x 75% = 300,00 euro (indennità ALAS mensile spettante).
per calcolare quanto in totale mi spetta e in quanti mesi mi verrà erogato devo proporzionare l’indennità mensile a indennità giornaliera dividento per 26
- 300,00 euro : 26 giorni = 11,53 indennità giornaliera
L’indennità spettante può essere erogata per metà dei giorni di contribuzione quindi:
- 11,53 euro x 56 (112giorni : 2) = 645,68 euro (totale indennità spettante complessivamente)
Essendo l’indennità complessiva spettante superiore all’indennità mensile ipotetica, i 645,68 euro verranno erogati in 3 mensilità.
Copertura finanziaria
Il decreto prevede la copertura finanziara di questo provvedimento con un innalzamento delle trattenute INPS del 2% a partire dal 1 Gennaio 2022.
Presentazione della domanda di ALAS
Dopo aver comunicato alla Cooperativa la volontà di richiedere la dispoccupazione ALAS, il socio dovrà presentare la domanda, all’Inps esclusivamente in modalità telematica, dopo almeno 8 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro ed entro il termine di 68 (sessantotto) giorni dalla cessazione del contratto di lavoro, utilizzando direttamente il portale dell’Inps domanda online tramite il servizio “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” al quale si accede con Spid, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei Servizi (CIE). In alternativa ci si può rivolgere ad Istituti di Patronato.
Consigliamo di fare la richiesta di ALAS almeno 8 giorni dopo che il contratto con la cooperativa è stato cessato onde evitare che il sistema INPS non veda la cessazione e quindi reputi che la domanda è stata fatta quando il contratto risulta ancora attivo da loro terminali.
Sospensione dell’ALAS
La decadenza dal diritto della prestazione avviene nel caso di perdita di uno dei requisiti, oppure di sopravvenuta
percezione degli elementi che ne fanno perdere i requisiti come anche la titolarità di altra prestazione di
disoccupazione quale la NASpI, o la DIS-COLL;
Se avessi un periodo nel quale fossi certo di non poter lavorare e volessi richiedere l’ALAS è necessario che receda dalla cooperativa?
No. In questo caso basta comunicare alla cooperativa che non vi è in previsione nei mesi a venire alcuna attività lavorativa e la cooperativa provvederà ad interrompere il contratto di lavoro.
IMPORTANTE: nel periodo nel quale si percepisce ALAS non è possibile lavorare quindi nell’eventualità dovesse subentrare un’ingaggio è necessario comunicare alla cooperativa almeno 48 ore lavorative prima la volontà di riattivare il contratto così da essere nuovamente operativi.
Questa la circolare completa rilasciata dall’INPS: Circolare_numero_8_del_14-01-2022