Prestazione Occasionale: cambiano le regole
Obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale
Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale è stato introdotto un nuovo adempimento a carico del datore di lavoro o committente.
Per questo tipo di inquadramento è richiesto che l’avvio dell’attività di tali lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.
Quindi i locali o organizzatori hanno l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro con la quale comunicano che intendono avvalersi di lavoratori dello spettacolo che operano attraverso prestazione occasionale.
Contenuto della Comunicazione
La comunicazione che può essere direttamente inserita nel “corpo” dell’e-mail, senza alcun allegato
deve avere i seguenti contenuti minimi obbligatori (a pena di “nullità” della comunicazione):
- a) dati del committente e del prestatore
- b) luogo della prestazione
- c) descrizione sintetica dell’attività (es. lavoro nello spettacolo)
- d) data di inizio della prestazione e presumibile durata (es.: 1 giorno, una settimana, un mese);
- ove l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare
una nuova comunicazione. - e) ammontare del compenso
Annullamento/modifica della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata/modificata in qualunque momento
antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio
della prestazione o il luogo di svolgimento non saranno assimilati ad una “comunicazione omessa”.
Sanzione Amministrativa per ogni comunicazione omessa
In caso di mancata comunicazione da parte del committente o datore di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da €. 500 ad €. 2.500 in relazione a ciascun lavoratore per cui la comunicazione è stata omessa o ritardata (es: nel caso in cui non si sia comunicata tempestivamente una proroga o il proseguo rispetto al termine inizialmente indicato).
Il lavoratore non rischia alcuna sanzione.
Per i soci Esibirsi cambia qualcosa?
Per la quasi totalità dei soci di Esibirsi soc. coop. questa novità non comporta nulla in quanto non inquadrati come occasionali ma con contratto di lavoro come lavoratori autonomi dello spettacolo.
Solo per i soci che rientrano nei casi di esenzione e che abbiano esplicitamente richiesto di passare dal contratto di lavoro standard alla gestione in prestazione occasionale sarà necessario comunicare alla cooperativa via mail dalla pagina contatti almeno 48 ore lavorative prima di ogni prestazione le informazioni necessarie a far si che la cooperativa effettui la comunicazione all’ispettorato del lavoro.
Questo adempimento non è necessario per chi ha già l’obbligo di agibilità in quanto è già una segnalazione anticipata della prestazione. Importante è fare l’agibilità prima di recarsi nella location o comunque prima di cominciare a lavorare.