
Oggi (29/10/2020) è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il cosiddetto “Decreto Ristori” che prevede per i lavoratori dello spettacolo un’indennità una tantum di 1000,00 euro.
Riporto testualmente l’articolo 15 per quanto concerne il comma 6 che è quello che ci riguarda:
“Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.”
Ricapitolando, hanno diritto alla nuova indennità:
Chi ha già percepito le indennità precedenti.
In questo caso si presume non sarà necessario fare una nuova domanda attraverso il portale INPS ma sarà assegnata automaticamente (appena dall’INPS daranno informazioni al riguardo sarà nostra premura avvisare i soci).
N.B.: l’indennità di 1000,00 euro relativa alle mensilità di giugno e luglio (decreto Agosto) deve ancora essere erogata e quindi la nuova indennità andrà ad aggiungersi a questa.
Chi ha fatto almeno 30 giornate lavorative con versamento contributivo a partire dal 1 gennaio 2019 fino ad oggi (29/10/2020), con un reddito non superiore ai 50.000,00 euro e non titolare di pensione;
Se si rientra in questa casistica si dovrà fare richiesta attraverso portale inps.it utilizzando il proprio pin (se ancora valido) o spid. Il sistema di richiesta deve essere ancora reso disponibile dall’ente. Vi avviseremo appena lo sarà.
Chi ha fatto almeno 7 giornate lavorative con versamento contributivo a partire dal 1 gennaio 2019 fino ad oggi (29/10/2020), con un reddito non superiore ai 35.000,00 euro.
Se si rientra in questa casistica si dovrà fare richiesta attraverso portale inps.it utilizzando il proprio pin (se ancora valido) o spid. Il sistema di richiesta deve essere ancora reso disponibile dall’ente. Vi avviseremo appena lo sarà.
Per quanto concerne i casi 2 e 3 non vengono più esclusi coloro sono in possesso di un contratto di lavoro.
Quindi, salvo correzioni che nel caso vi faremo prontamente sapere, anche i dopolavoristi che non rientrano tra i casi di esenzione e che quindi versano i contributi alla cassa INPS ex ENPALS per le loro prestazioni potranno richiedere l’indennità.
La scadenza di presentazione della presente domanda è stata prorogata al 18 Dicembre 2020