Avvisi & Circolari

Indennità di malattia per lavoratori dello spettacolo

Spiegazione ed istruzioni

Come da Circolare INPS .132 del 10/09/2021 è prevista indennità di malattia anche per i “lavoratori autonomi dello spettacolo”, che svolgono esclusivamente questa attività.

INPS specifica che “la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso” (quando ci si ammala n.d.r.) “fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”

“L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare”

Come fare richiesta

In via preliminare necessita la certificazione medica attestante la malattia. Detta certificazione deve essere trasmessa all’INPS in modalità telematica direttamente dal medico.
Il pagamento diretto della relativa indennità avverrà da parte dell’INPS, su richiesta dell’interessato. Tuttavia non è ancora prevista una specifica procedura telematica per poter inoltrare la richiesta di indennizzo.

E’ quindi sufficiente presentare, da parte di ogni singolo lavoratore, una istanza cartacea con cui viene richiesto l’indennizzo di malattia allegando copia del relativo contratto di lavoro e dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la mancata erogazione dell’indennità ovvero che la stessa venga erogata direttamente dall’INPS.

La segnalazione e la documentazione  di cui sopra dovrà essere inviata attraverso il canale postale ordinario tramite raccomandata all’indirizzo dell’INPS provinciale competente in cui ha residenza il lavoratore.

ATTENZIONE! 
Se si entra in malattia non è consentito lavorare nè spostarsi dalla propria residenza nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 che sono gli orari di controllo da parte degli organi ispettivi.

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